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Regolamento UE 2023/1115 sulla deforestazione: cosa prevede e chi riguarda

Il 2023 ha segnato un passaggio storico per l’Unione Europea in materia di sostenibilità ambientale e tutela delle foreste. Con l’adozione del Regolamento (UE) 2023/1115, noto anche come EUDR – EU Deforestation Regulation, l’Europa si impegna concretamente a garantire che i prodotti immessi sul mercato interno non contribuiscano, direttamente o indirettamente, alla deforestazione o al degrado forestale.

Si tratta di un cambiamento radicale, che va oltre la semplice sensibilizzazione ambientale: il nuovo regolamento introduce obblighi precisi e vincolanti per importatori, produttori e commercianti, con l’obiettivo di garantire che le catene di approvvigionamento siano non solo legali, ma anche a deforestazione zero.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio cosa introduce il Regolamento UE 2023/1115, quali settori coinvolge, cosa devono fare le aziende per conformarsi, e perché questa normativa rappresenta una svolta per il futuro della produzione alimentare globale.

 

Che cos’è il Regolamento (UE) 2023/1115?

Il Regolamento UE 2023/1115, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 9 giugno 2023, è una normativa europea che disciplina l’immissione sul mercato e l’esportazione di una serie di materie prime e prodotti associati alla deforestazione. Lo scopo è duplice: proteggere le foreste e promuovere catene di approvvigionamento sostenibili, garantendo che le merci consumate nell’UE non siano responsabili della distruzione degli ecosistemi forestali.

Il regolamento stabilisce che le materie prime e i prodotti elencati possano essere commercializzati in Europa solo se non provengono da terreni deforestati (anche legalmente) o degradati dopo il 31 dicembre 2020.

In altre parole, le imprese dovranno dimostrare attivamente, attraverso un sistema di due diligence, che i beni importati o venduti rispettino sia le leggi locali del Paese di origine che i criteri di “deforestation-free” fissati dall’UE.

 

Cos’è l’EUDR e cosa cambia rispetto al passato?

La sigla EUDR sta per EU Deforestation Regulation. È il nome con cui ci si riferisce comunemente al Regolamento UE 2023/1115. La novità sostanziale rispetto alle normative precedenti (come il Regolamento Legno n. 995/2010) è che:

  • L’EUDR non si limita a combattere la deforestazione illegale, ma impone anche la conformità a criteri ambientali superiori: ovvero, che la produzione non abbia causato alcuna deforestazione, anche se legalmente consentita nel Paese di origine.

  • Include un ventaglio più ampio di prodotti oltre al legno, estendendosi ad alimenti di largo consumo come caffè, cacao, soia, carne bovina e olio di palma.

  • Richiede geolocalizzazione dettagliata delle aree di produzione.

  • Introduce un sistema elettronico di tracciabilità a livello europeo.

In breve, l’EUDR obbliga le imprese a dimostrare la sostenibilità ambientale delle proprie filiere, rendendo la responsabilità sociale e ambientale una vera e propria condizione di accesso al mercato.

 

Quando entra in vigore il Regolamento EUDR?

Il Regolamento è entrato ufficialmente in vigore il 30 giugno 2023, ma le sue disposizioni diventano obbligatorie dal 30 dicembre 2024.

Questo significa che a partire da quella data:

  • Nessun prodotto elencato nel regolamento potrà essere commercializzato in UE senza aver superato la verifica di conformità.

  • Le imprese dovranno avere attivi i sistemi di due diligence, tracciabilità e mappatura geolocalizzata dei terreni da cui provengono le materie prime.

È dunque fondamentale che le aziende inizino fin da ora a preparare la documentazione e ad adeguare i propri sistemi di controllo e verifica.

 

Quali prodotti coinvolge il Regolamento 1115/2023?

Il Regolamento si applica a sette materie prime ad alto rischio di deforestazione, insieme ai prodotti che ne derivano:

Materie prime incluse:

  1. Legno

  2. Cacao

  3. Caffè

  4. Olio di palma

  5. Soia

  6. Gomma naturale

  7. Bovini (inclusi carne, cuoio e pelli)

Prodotti derivati:

  • Cioccolato, cacao in polvere, burro di cacao

  • Caffè tostato e solubile

  • Mangimi a base di soia

  • Olio di palma e prodotti da forno che lo contengono

  • Mobili e carta

  • Scarpe in cuoio, divani, pellami

  • Carne bovina fresca o trasformata

L’elenco non è definitivo: la Commissione Europea potrà estenderlo in futuro ad altre materie prime o derivati.

 

Quali sono gli obblighi per le aziende?

Le imprese che vogliono commercializzare o esportare nell’UE uno dei prodotti elencati sono tenute a rispettare i seguenti obblighi:

1. Due diligence

Devono attivare un sistema di due diligence, che includa:

  • Raccolta delle informazioni (origine, coordinate GPS, documenti doganali e legali).

  • Analisi del rischio legato alla possibilità che il prodotto provenga da aree deforestate.

  • Mitigazione del rischio attraverso misure correttive o l’esclusione di fornitori ad alto rischio.

2. Dichiarazione elettronica

Ogni partita di merce deve essere accompagnata da una dichiarazione elettronica di due diligence, caricata su una piattaforma europea centralizzata (in fase di implementazione).

3. Geolocalizzazione dei lotti

Gli operatori devono fornire le coordinate geografiche precise delle unità di produzione (lotti agricoli o foreste) da cui derivano le materie prime, per dimostrare che non vi è stata deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.

4. Tracciabilità completa

Devono garantire una catena di custodia tracciabile, dalla produzione al punto di vendita o distribuzione, in modo da ricostruire l’intero percorso del prodotto.

 

Chi è soggetto al Regolamento?

Il regolamento distingue tra:

  • Operatori: chi introduce i prodotti nel mercato europeo o li esporta.

  • Commercianti: chi vende i prodotti già presenti nel mercato UE.

Tutti gli operatori sono obbligati a rispettare la due diligence, mentre i commercianti devono garantire la tracciabilità e, se non sono PMI, anche loro sono soggetti a obblighi formali.

Le PMI godono di alcune semplificazioni, ma devono comunque essere in grado di dimostrare la provenienza dei prodotti.

 

Tracciabilità e geolocalizzazione

Uno degli aspetti più innovativi e sfidanti del Regolamento UE 2023/1115 riguarda la tracciabilità geografica. Non è più sufficiente sapere da quale Paese proviene un prodotto: ora è obbligatorio conoscere l’esatta posizione fisica del campo o del bosco da cui deriva la materia prima.

La geolocalizzazione con coordinate GPS dei lotti agricoli diventa quindi essenziale. Questa informazione servirà per:

  • Verificare tramite immagini satellitari che non sia avvenuta deforestazione dopo il 31/12/2020.

  • Dimostrare la conformità con le normative locali in tema di uso del suolo.

  • Assicurare trasparenza lungo tutta la filiera.

Questa innovazione obbliga le aziende a interrogare i fornitori, aggiornare i contratti e integrare strumenti di mappatura digitale nella gestione degli acquisti.

 

Quali sono gli impatti per le aziende del settore alimentare?

Le imprese del comparto agroalimentare, in particolare quelle che lavorano con cacao, caffè, soia, olio di palma e carne bovina, sono tra le più interessate dal Regolamento EUDR.

Gli impatti principali includono:

  • Revisione dei fornitori: dovranno garantire tracciabilità e fornire dati geolocalizzati.

  • Nuovi costi operativi: implementazione di sistemi IT per la due diligence e gestione dei dati.

  • Modifica dei flussi logistici: per mantenere separate le forniture certificate da quelle non conformi.

  • Rischio reputazionale: eventuali infrazioni comportano sanzioni, ma anche perdita di fiducia da parte dei consumatori e della GDO.

  • Opportunità commerciale: chi si adegua per tempo potrà differenziarsi sul mercato, accedere a nuovi canali e valorizzare il proprio brand come “deforestation-free”.

 

Cosa succede in caso di mancata conformità?

Le autorità competenti degli Stati membri avranno il compito di:

  • Verificare la documentazione di due diligence.

  • Effettuare ispezioni e controlli a campione.

  • Ritirare prodotti non conformi dal mercato.

  • Applicare sanzioni pecuniarie (fino al 4% del fatturato annuale dell’azienda responsabile).

Come prepararsi? Affidati a un supporto professionale

Adeguarsi al Regolamento 1115/2023 richiede un approccio strutturato. È fondamentale:

  • Mappare le proprie filiere.

  • Identificare i fornitori critici.

  • Attivare strumenti digitali di tracciabilità.

  • Formare il personale.

  • Redigere una procedura interna di due diligence.

Studio Food Consulting offre audit pre-regolamento, analisi del rischio, formazione specifica e supporto completo alla conformità EUDR.

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