L’EUDR, il regolamento europeo contro la deforestazione, sta per incidere concretamente sui processi di acquisto, sulla gestione dei fornitori e sulla documentazione di molte imprese alimentari. Non riguarda soltanto chi importa materie prime da Paesi extra-UE: a seconda del prodotto e del ruolo nella filiera, gli adempimenti possono interessare anche operatori che trasformano o commercializzano prodotti all’interno del mercato europeo.
Per un CEO, un responsabile acquisti o un responsabile qualità, la domanda da affrontare è pratica: sappiamo quali nostri prodotti rientrano nell’EUDR, quale ruolo ricopriamo e quali prove documentali dobbiamo conservare? Attendere la richiesta di un cliente o di un’autorità potrebbe significare dover ricostruire in tempi stretti una catena di fornitura complessa.
Che cos’è l’EUDR e quali prodotti interessano il settore food
Il Regolamento (UE) 2023/1115 disciplina l’immissione sul mercato, la messa a disposizione e l’esportazione di specifiche materie prime e prodotti elencati nell’allegato I. Le materie prime di riferimento sono bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno; per ciascuna rilevano soltanto i prodotti individuati dalla normativa, con le rispettive voci doganali.
Nel settore agroalimentare l’analisi può coinvolgere, tra gli altri, aziende del caffè, del cacao e del cioccolato, operatori che lavorano determinati derivati della palma, prodotti a base di soia e specifiche filiere bovine. Non basta che un alimento contenga un ingrediente collegato a queste materie prime per concludere automaticamente che il prodotto finito sia soggetto all’EUDR: occorre verificare l’allegato I e la sua classificazione.
Le scadenze EUDR aggiornate al 2026
Dopo le modifiche normative e le misure di semplificazione, il calendario generale di applicazione è il seguente:
- 30 dicembre 2026: operatori medi e grandi; anche micro e piccoli operatori già soggetti al precedente regolamento europeo sul legno.
- 30 giugno 2027: in generale, gli altri micro e piccoli operatori.
- Per alcuni prodotti aggiunti successivamente al campo di applicazione sono previste disposizioni specifiche: il perimetro merceologico deve quindi essere controllato sulla versione aggiornata delle fonti UE.
La scadenza dell’azienda non va determinata soltanto sulla base del settore: bisogna valutare dimensioni, ruolo, prodotto e normativa applicabile. La preparazione documentale richiede spesso il coinvolgimento preventivo dei fornitori.
Due diligence, tracciabilità e ruoli nella filiera: cosa cambia davvero
L’EUDR prevede requisiti per dimostrare che i prodotti rilevanti non provengano da terreni deforestati dopo la data di riferimento prevista e che siano stati prodotti in conformità con la legislazione pertinente del Paese di produzione. Le misure concrete differiscono fra operatori a monte, operatori a valle e commercianti e sono state rimodulate dalle semplificazioni del 2025.
Per l’impresa il primo lavoro è individuare correttamente la propria posizione. In particolare occorre distinguere chi immette per primo un prodotto rilevante sul mercato da chi lo acquista e lo distribuisce successivamente, perché non tutti sono tenuti a presentare autonomamente una dichiarazione di dovuta diligenza.
La verifica può richiedere, secondo i casi:
- ricostruzione dei codici prodotto e delle voci doganali interessate;
- qualificazione del ruolo dell’azienda in ciascun flusso di acquisto e vendita;
- raccolta delle informazioni obbligatorie dai soggetti competenti nella filiera;
- identificazione dei riferimenti delle dichiarazioni e dei dati da trasmettere o conservare;
- procedure per gestire anomalie, mancanze documentali e fornitori non collaborativi.
Il rischio più comune: trattare l’EUDR come un semplice modulo fornitore
Un questionario generico non sostituisce la verifica del campo di applicazione e delle responsabilità. Allo stesso modo, una dichiarazione commerciale di origine sostenibile non equivale automaticamente alle evidenze richieste dal regolamento.
Le criticità più frequenti sono la classificazione non aggiornata dei prodotti, l’assenza di un referente aziendale, la mancanza di dati lungo la filiera e la confusione tra adempimenti del primo operatore e obblighi dei soggetti a valle. Il rischio operativo aumenta quando il cliente richiede una prova di conformità prima di proseguire l’approvvigionamento.
Come prepararsi: una verifica EUDR in cinque passaggi
- Mappare i prodotti: confrontare articoli, ingredienti e classificazioni doganali con l’allegato I aggiornato.
- Analizzare i flussi: individuare fornitori, mercati di origine, importazioni e rapporti commerciali.
- Determinare le responsabilità: identificare per ciascun prodotto il ruolo effettivo dell’azienda.
- Definire le evidenze: indicare quali documenti ottenere, verificare, registrare e conservare.
- Organizzare il controllo: assegnare responsabilità, scadenze, gestione delle eccezioni e aggiornamenti normativi.
Un’analisi svolta prima della scadenza consente di capire quali informazioni devono essere richieste ora ai fornitori e quali attività possono essere pianificate senza rallentare il business.
Il supporto di Food Consulting alle aziende alimentari
Food Consulting affianca le imprese del settore food nella gestione della conformità tecnica, della qualifica dei fornitori e dei sistemi documentali. Questo metodo permette di impostare anche una verifica preliminare EUDR: individuare i prodotti potenzialmente coinvolti, classificare il ruolo aziendale, identificare le informazioni mancanti e definire un percorso di adeguamento proporzionato.
La tua azienda utilizza caffè, cacao, soia, derivati della palma o prodotti di origine bovina? Prima di richiedere documenti indistinti a tutti i fornitori, conviene capire se e come si applica l’EUDR. Contatta Food Consulting per una valutazione preliminare.
FAQ: Le domande più frequenti sull’EUDR
Tutte le aziende alimentari devono adeguarsi all’EUDR?
No. Occorre verificare i prodotti elencati nell’allegato I, il codice doganale, il tipo di operazione e il ruolo dell’impresa nella filiera.
L’EUDR riguarda anche aziende che comprano esclusivamente da fornitori UE?
Può riguardarle. Gli obblighi concreti dipendono dalla posizione dell’azienda nella catena di fornitura e non soltanto dall’origine geografica del fornitore diretto.
Serve sempre presentare una dichiarazione di due diligence?
No. Dopo le semplificazioni normative, gli obblighi di presentazione non sono identici per operatori a monte, soggetti a valle e commercianti.
Da dove conviene iniziare?
Da una mappatura dei prodotti e dei flussi, seguita dalla verifica delle responsabilità e della documentazione realmente necessaria.
