La normativa sull’etichettatura degli alimenti rappresenta uno degli ambiti più complessi della sicurezza alimentare, perché incide direttamente sulla responsabilità dell’operatore del settore alimentare (OSA) nella corretta informazione al consumatore.
È un sistema in continua evoluzione, composto da regolamenti europei, decreti nazionali, proroghe settoriali e linee guida interpretative che devono essere integrate nella gestione quotidiana dell’azienda.
Oggi parlare di normativa aggiornata su etichettatura alimenti significa comprendere come il quadro di base – fondato sul Regolamento (UE) 1169/2011 – si sia progressivamente arricchito di chiarimenti applicativi, obblighi specifici per filiera e collegamenti sempre più stretti con il sistema HACCP e la tracciabilità.
Per gli OSA, la sfida è concreta: garantire che le informazioni in etichetta siano non solo formalmente corrette, ma anche coerenti, dimostrabili e sostenibili nel tempo.
Etichettatura alimenti, HACCP e responsabilità dell’OSA
Dal punto di vista normativo, l’etichettatura degli alimenti non può essere considerata un adempimento isolato. Rientra a pieno titolo negli obblighi di autocontrollo, rintracciabilità e corretta informazione al consumatore che caratterizzano il ruolo dell’OSA.
Il riferimento strutturale resta il Regolamento (CE) 852/2004, che impone agli operatori del settore alimentare di garantire la sicurezza degli alimenti attraverso procedure basate sui principi HACCP.
In questo contesto, le informazioni riportate in etichetta devono essere coerenti con quanto previsto dal sistema di autocontrollo e supportate da evidenze documentali.
In pratica, l’etichetta diventa la sintesi visibile di processi che l’azienda deve già governare internamente:
- composizione del prodotto
- origine delle materie prime
- tracciabilità dei lotti
- procedure di controllo e verifica
Ogni dichiarazione presente in etichetta deve poter essere dimostrata attraverso documentazione HACCP, registrazioni e sistemi di rintracciabilità.
Tale legame rende l’etichettatura un elemento centrale anche in fase di controllo ufficiale.
A completare il quadro interviene il D.lgs. 193/2007, che disciplina il regime sanzionatorio in caso di non conformità.
Le contestazioni possono riguardare non solo errori evidenti, ma anche incoerenze tra quanto dichiarato e quanto dimostrabile dall’azienda.
Normativa UE di riferimento sull’etichettatura alimenti
Il fulcro della normativa resta il Regolamento (UE) 1169/2011, che disciplina le informazioni sugli alimenti destinate al consumatore finale in tutta l’Unione Europea.
Il principio chiave introdotto dal regolamento è che le informazioni sugli alimenti devono essere accurate, chiare e non fuorvianti.
Questo principio ha un impatto diretto sulla progettazione delle etichette: non basta rispettare l’elenco formale delle informazioni obbligatorie, ma è necessario verificare la coerenza complessiva del messaggio.
Negli anni successivi, il quadro è stato progressivamente chiarito da linee guida interpretative.
Tra queste, assumono particolare rilievo le linee guida QUID aggiornate nel 2024, che chiariscono come indicare correttamente la quantità degli ingredienti messi in evidenza in etichetta, ad esempio attraverso immagini, testi o claim.
Per l’OSA, ciò implica una verifica attenta della coerenza tra comunicazione grafica, dichiarazioni testuali e documentazione interna, evitando di creare aspettative non supportate dai dati reali del prodotto.
Origine dell’ingrediente primario e proroghe nazionali
Un capitolo centrale della normativa sull’etichettatura alimenti riguarda l’indicazione dell’origine e, in particolare, dell’ingrediente primario.
Il Regolamento (UE) 1169/2011 prevede l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario quando la sua omissione o una diversa provenienza rispetto a quella evocata in etichetta potrebbe indurre in errore il consumatore.
In Italia, questo impianto è stato rafforzato da regimi nazionali prorogati fino al 2026 per alcune filiere, tra cui pasta, riso, latte e derivati, pomodoro e carni suine trasformate.
Per gli operatori del settore alimentare, ciò comporta:
- il mantenimento delle indicazioni di origine previste dai decreti nazionali
- la necessità di garantire la piena coerenza con i sistemi di tracciabilità aziendale
L’indicazione dell’origine non è un elemento comunicativo neutro, ma una dichiarazione vincolante che deve essere supportata da evidenze documentali verificabili in caso di controllo.
Aggiornamenti normativi 2025–2026 da considerare nella revisione delle etichette
Nel periodo 2025–2026, la normativa sull’etichettatura alimenti è interessata da aggiornamenti mirati che incidono su specifiche categorie di prodotti e su aspetti collegati alla comunicazione in etichetta.
Tra i principali:
- miele, confetture, marmellate e succhi di frutta, con nuove disposizioni applicabili dal 14 giugno 2026 su origine, tenore di frutta e zuccheri
- aggiornamenti sulle categorie di succhi a ridotto contenuto di zuccheri
- linee guida aggiornate sugli alimenti a fini medici speciali (AFMS).
A questi si aggiungono le novità su imballaggi e materiali a contatto con alimenti (MOCA), che generano obblighi indiretti di informazione in etichetta:
- Reg. (UE) 2025/351 sulle plastiche alimentari
- nuovo Reg. (UE) 2025/40 (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026.
Nel loro insieme, questi aggiornamenti confermano che l’etichetta deve essere periodicamente riesaminata, anche in assenza di modifiche evidenti al prodotto.
Checklist operativa per etichettatura alimenti
Per supportare gli OSA nella verifica della conformità normativa, presentiamo di seguito una checklist di controllo utilizzabile anche come strumento interno (HACCP/tracciabilità):
| Voce da verificare | Descrizione operativa pratica | Riferimento normativo principale |
| Denominazione dell’alimento | Presente, chiara, non fuorviante, conforme alle norme di categoria (es. succhi, confetture). | Reg. (UE) 1169/2011, allegato VI |
| Elenco ingredienti | Completo, in ordine decrescente di peso, con ingredienti composti correttamente descritti. | Reg. (UE) 1169/2011 art. 18 |
| Allergeni | Evidenziati nell’elenco (grassetto/maiuscolo ecc.), nessun allergene omesso. | Reg. (UE) 1169/2011 allegato II |
| QUID (ingrediente caratterizzante) | % indicata quando l’ingrediente è messo in evidenza (testo/immagini/claim). | Reg. (UE) 1169/2011 art. 22 |
| Quantità netta | Espressa in g/ml con unità corretta; peso sgocciolato se richiesto. | Dir. 76/211/CEE + 1169/2011 |
| TMC/Data di scadenza | Forma e posizione corrette; coerenza con studio shelf-life (HACCP). | Reg. (UE) 1169/2011 art. 24–25 |
| Condizioni di conservazione/uso | Indicate quando necessarie per sicurezza o qualità (es. “conservare in frigo dopo l’apertura”). | Reg. (UE) 1169/2011 art. 25 |
| Operatore responsabile (OSA) | Nome/ragione sociale e indirizzo completi, OSA stabilito nell’UE. | Reg. (UE) 1169/2011 art. 8, 9 |
| Paese d’origine/luogo di provenienza | Indicato quando obbligatorio o quando omissione può indurre in errore. | Reg. (UE) 1169/2011 art. 26 |
| Origine ingredienti primari filiere italiane | Per pasta, riso, pomodoro, latte, carni suine: diciture come da decreti prorogati al 31/12/2026. | Decreti origine Italia prorogati 2026 |
| Lotto | Presente, leggibile, collegato alla tracciabilità HACCP. | Dir. 2011/91/UE |
| Dichiarazione nutrizionale | Tabella completa per 100 g/ml (energia, grassi, saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale). | Reg. (UE) 1169/2011 art. 30–35 |
| Caratteri e leggibilità | Altezza minima 1,2 mm (0,9 mm per piccole confezioni), contrasto sufficiente. | Reg. (UE) 1169/2011 art. 13 |
| Miele | Paesi d’origine indicati singolarmente e, per miscele, in ordine decrescente (nuove regole 2026). | Dir. (UE) 2024/1438 recepita 2026 |
| Confetture/marmellate | Aggiornati requisiti su tenore minimo di frutta e zuccheri; denominazioni corrette. | Modifica dir. “breakfast” 2026 |
| Succhi di frutta | Nuova categoria “a tasso ridotto di zuccheri” e claim ammesso su zuccheri naturalmente presenti. | Dir. (UE) 2024/1438 recepita 2026 |
| MOCA/istruzioni d’uso | Eventuali istruzioni obbligatorie per materiali a contatto e sicurezza d’uso riportate. | Reg. MOCA + aggiornamenti 2025 |
| Etichettatura ambientale/imballaggi | Indicazioni per corretta raccolta e sigle materiali allineate al quadro in evoluzione PPWR 2026. | Norme nazionali + PPWR 2025/40 |
Come Food Consulting affianca le aziende
Food Consulting supporta le imprese alimentari nell’interpretazione e applicazione della normativa sull’etichettatura alimenti, aiutandole a tradurre gli obblighi legislativi in etichette coerenti, aggiornate e sostenibili nel tempo.
L’approccio integra:
- analisi normativa
- coerenza con HACCP e tracciabilità
- revisione delle etichette alla luce degli aggiornamenti 2025–2026.
In questo modo, l’etichettatura diventa uno strumento di controllo e prevenzione, non un punto critico da gestire solo in caso di contestazioni.




